la seguente legge: Art. 1. Autonomia delle unita' scolastiche 1. Ai circoli didattici e agli istituti e scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della provincia di Trento, di seguito denominati "unita' scolastiche", e' riconosciuta autonomia organizzativa, finanziaria e amministrativa, nei limiti della presente legge.