la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                 Autonomia delle unita' scolastiche
 
   1.  Ai  circoli  didattici  e  agli  istituti e scuole a carattere
statale di ogni ordine e grado della provincia di Trento, di  seguito
denominati    "unita'   scolastiche",   e'   riconosciuta   autonomia
organizzativa,  finanziaria  e  amministrativa,  nei   limiti   della
presente legge.